Il Patrimonio archeologico
Definizione di bene archeologico
Beni Archeologico Legge Bottai (1089/1939)
Beni archeologici: i beni e le testimonianze mobili o immobili del passato antico, portati alla luce attraverso lo scavo tecnico o non ancora rinvenuti, ma la cui presenza è accertata in un dato luogo;
Beni archeologici (Commissione Franceschini)
“Si intendono per beni archeologici, ai fini della legge, indipendentemente dal loro pregio artistico, le cose immobili e mobili costituenti testimonianza storica di epoche, di civiltà, di centri od insediamenti la cui conoscenza si attua preminentemente attraverso scavi e rinvenimenti.”
La Protezione del patrimonio archeologico
Il Patrimonio archeologica per sua natura è sottoposto a rischi di varia natura, ecco quindi la necessità, ancor prima degli strumenti di valorizzazione, di pensare alle forme di tutela. A tal porposito uno strumento importante è stata la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969, sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 e dopo ben 23 anni ratificata dallo stato italiano con la Legge n. 57 del 29/04/2015 (pubblicata nella GU n.108 del 12/05/2015)
La Convenzione, che ha sostituito il precedente Trattato di Londra del 1969, ha come obiettivo primario la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico nelle politiche urbane e di pianificazione: riguarda principalmente le modalità di collaborazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori. Formula gli orientamenti sul finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione di risultati ottenuti. La convenzione è strutturata in 18 articoli.
L’articolo 1 della convezione fornisce una definizione di patrimonio archeologico:
Patrimonio Archeologico (Art. 1 Convenzione Europea per la tutela del Patrimonio Archeologico)
“Sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell’esistenza dell’uomo nel passato:
- la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l’evoluzione della storia dell’uomo e del suo rapporto con la natura;
- i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l’uomo e l’ambiente che lo circonda;
- che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.
Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott’acqua.””
- Gli articoli 2, 3 e 4 stabiliscono gli impegni degli stati aderenti alla convenzione per l’identificazione e l’adozione delle misure di protezione
- Gli articoli 5 e 6 della Convenzione stabiliscono che le esigenze della tutela delle testimonianze archeologiche devono essere integrate nei programmi di pianificazione territoriale e che le risorse economiche per la tutela delle testimonianze archeologiche, in tutte le sue forme (indagini non distruttive, scavo dei siti, conservazione dei resti e soprattutto pubblicazione dei risultati), devono essere inserite nel bilancio dei lavori sia pubblici che privati.
- Gli articoli 7 e 8 si riferiscono agli impegni relativi alla raccolta e diffusione delle informazioni scientifiche
- L’articolo 9 della convenzione si riferisce all’impegno da parte degli stati aderenti alla sensibilizzazione del pubblico sul valore e sull’accessibilità del patrimonio archeologico
- Gli articoli 10 e 11 si occupa del punto importantissimo della prevenzione della circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico
- L’articolo 12 si riferisce alla mutua assistenza tecnica scientifica tra gli stati membri aderenti
- L’articolo 13 si riferisce al controllo dell’applicazione della Convenzione
- Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si riferiscono alle clausole finali della Convenzione.
Organi istituzionali
L’organo istituzionale di riferimento per il Patrimonio Archeologico è la Direzione generale Archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La direzione a seguito della riforma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (D.M. 23 gennaio 2016) è stata accorpata con quella Belle Arti e Paesaggio. La direzione ha preso adesso il nome di: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.