Alberi Monumentali

La classificazione di Albero monumentale può avvenire se è soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Età: la longevità della pianta è un elemento significativo
  • Dimensioni: Dimensioni molto grandi per la specie oppure maggiori rispetto agli altri individui della stessa specie presenti nell’area esaminata
  • Forma o portamento particolari: Forme o portamento inconsuete per la specie
  • Valore ecologico: è il caso ad esempio, di alberi che diventano rifugio per la piccola fauna oppure sede di un grande numero di organismi tra cui funghi e insetti);
  • Architettura vegetale; 
  • Rarità Botanica; una pianta rara aquista sicuramente un grande valore biologico;
  • Valore, storico, culturale, religioso: sono alberi ad alto fusto che recano un preciso riferimento ad eventi o  memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; è il caso anche di alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
  • Valore paesaggistico: ad esempio filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, compresi quelli inseriti nei centri urbani;

Possiamo inoltre utilizzare la seguente classificazione:

  • Alberi monumentali non inseriti nell’elenco nazionale (scarsa tutela)
  • Alberi monumentali inseriti nell’elenco nazionale (Alberi tutelati Art. 7 Legge 10/2013) (tutela di primo livello)
  • Alberi monumentali di Notevole interesse pubblico (Vincolo paesaggistico ex. Art. 136 D. Lgs. 42/2004) (tutela di secondo livello)

Al fine di comprendere la classificazione data vediamo come la normativa attuale individua il settore.

La legge 14 gennaio 2013, n. 10, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, è la  legge che, assieme  al relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014, definisce e tutela gli alberi documentali garantendo, agli stessi, specifica tutela di tipo paesaggistico. Varata con l’obiettivo di fornire criteri di univocità utili alla tutela e alla salvaguardia degli alberi monumentali, la legge, oltre a fornire una definizione dell’albero monumentale, che ogni Regione ha l’obbligo di recepire a livello legislativo, stabilisce, tra l’altro che:

  • ogni Comune provveda ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di propria competenza, trasmettendone i risultati alle Regioni;
  • le Regioni, dopo opportuna istruttoria delle proposte comunali, redigano un elenco regionale da trasmettersi al Corpo forestale dello Stato (vedi nota *) in modo tale da potersi realizzare un elenco nazionale degli alberi monumentali.

Nota (*): Dal 1 gennaio 2017, con l’eliminazione del Corpo forestale dello Stato, le le attività di coordinamento, di raccolta, gestione delle informazioni e rilascio dei pareri previsti dalla legge,  sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali .

Al fine di garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge ne vieta l’abbattimento nonché le modifiche dei relativi apparati, riservando la possibilità di effettuare interventi di tale tipo solo a casi motivati e improcrastinabili, a fronte di autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. Per il danneggiamento e gli abbattimenti non autorizzati la norma, salvo che i fatti non costituiscano reato, prevede sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro.

Il decreto interministeriale 23 ottobre 2014, attuativo del disposto normativo, ha definito i criteri di monumentalità in base ai quali censire e ha affrontato in dettaglio gli aspetti tecnici e operativi dell’intera attività di censimento nonché di quella concernente la redazione degli elenchi a livello sia regionale che nazionale,

La Legge 14 gennaio 2013 n. 10 (art. 7, comma 1)  ripreso dal Decreto interministeriale  23 Ottobre 2014 (art 7, comma 1)  individua gli “alberi monumentali”.

Alberi documentali 

  1. albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari  esempi  di maestosità e longevità, per età o  dimensioni,  o  di  particolare pregio naturalistico,  per  rarità  botanica  e  peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o  memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  2. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
  3. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

L’art 7 comma 2 del Decreto interministeriale del 2014 fornisce anche ulteriori elementi per l’individuazione degli alberi monumentali:

Individuazione degli Alberi monumentali

Ai fini dell’individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b) , si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo — che alloctone — specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo.

Elenco nazionale degli Alberi monumentali

Con il Decreto Ministeriale N.5450 del 19/12/2017 viene pubblicato il primo elenco degli alberi monumentali d’Italia, redatto ai sensi dell’art.7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 e del relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014.

L’elenco inoltre contiene anche la indicazioni di quali sono gli alberi monumentali proposti per la  dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 138 e seguenti del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le Regioni inviano relativa Comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell’aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico).

Gli alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti nell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia sono segnalati in apposite tabelle secondo lo schema dell’allegato n. 6 del decreto interministeriale 23 ottobre 2014, apponendo la seguente dicitura “Albero monumentale tutelato ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10” o “Sistema omogeneo di alberi monumentali tutelati ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10”.  Il totale delle iscrizioni del primo elenco consta di n. 2.407 alberi o sistemi omogenei di alberi.

Con decreto dirigenziale prot. n. 661 del 09/08/2018, pubblicato in G.U. n. 231 del 04/10/2018, è stato approvato il primo aggiornamento dell’elenco nazionale, elaborato sulla base degli elenchi pervenuti da alcune Regioni, comprendente un totale di n. 332 nuove iscrizioni.

Con decreto dirigenziale prot. n. 757 del 19/04/2019, pubblicato in G.U. n. 110 del 13/05/2019, è stato approvato il secondo aggiornamento dell’elenco nazionale, elaborato anch’esso sulla base degli elenchi pervenuti da alcune Regioni, comprendente un totale di n. 509 nuove iscrizioni.

Con decreto dirigenziale prot. n. 9022657 del 24/07/2020, pubblicato in G.U. n. 195 del 05/08/2020, è stato approvato il terzo aggiornamento dell’elenco nazionale, elaborato sempre sulla base degli elenchi pervenuti da alcune Regioni, comprendente un totale di n. 379 nuove iscrizioni.

Con decreto dirigenziale prot. n. 0205016 del 05/05/2021, pubblicato in G.U. n.114 del 14/05/2021, è stato approvato il quarto aggiornamento dell’elenco nazionale, elaborato sempre sulla base degli elenchi pervenuti da alcune Regioni, comprendente un totale di n. 115 nuove iscrizioni.

Con decreto dirigenziale prot. n. 330598 del 26/07/2022, pubblicato in xxx , è stato approvato il quinto aggiornamento dell’elenco nazionale, elaborato sempre sulla base degli elenchi pervenuti da alcune Regioni, comprendente un totale di n. 401 nuove iscrizioni.

I decreti di integrazione e variazione approvano anche delle variazioni dovute a perdite di esemplari per morte naturale o abbattimento o perdita dei requisiti a causa dell’elevato deperimento strutturale e fisiologico, nonché rettifiche ad alcuni dati.

Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, di esemplari per morte naturale o abbattimento o perdita dei requisiti a causa dell’elevato deperimento strutturale e fisiologico ammonta a n. 4.006 (2022). (Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentai e forestali)

Elenco degli Alberi Monumentali di Sicilia

Normativa nazionale

2021

DECRETO D.M N. 9022657 del 24/07/2020 (Quarto aggiornamento) 

ALLEGATO_A (Integrazioni)

ALLEGATO_B (Eliminazioni)

ALLEGATO_C (Rettifiche)

2020

DECRETO D.M N. 9022657 del 24/07/2020 (Terzo aggiornamento) 

ALLEGATO A (Integrazioni)

ALLEGATO B (Eliminazioni) 

ALLEGATO C (Rettifiche)

Documentazione

 

Elenco Alberi Monumentali Sicilia

Elenco Alberi Monumentali Sicilia

Patrimonio Unesco

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