Il Concetto di Bene Culturale 

Il termine “Beni Culturali”, assieme all’altro equivalente di “Patrimonio culturale”, è molto diffuso, usato (abusato) in molte occasioni. E’ probabile che non tutti quelli che utilizzano questo termine siano in grado di fornire una definizione formale o comunque univoca di questo termine. Le principali leggi in materia di tutela, almeno fino alla Testo Unico sui beni culturali del 1999, non hanno fornito una definizione esauriente di  tali termini.

Il problema è analogo a quello di un altro termine, pure diffusissimo quanto sconosciuto nel suo intimo significato, e cioè quello di “arte”; in questi casi, una risposta “elegante” può essere data citando Benedetto Croce che affermava che l’arte e ciò che tutti sanno cosa sia. Ed in effetti è quello che è avvenuto, in mancanza di una definizione formale di bene culturale, possiamo affermare di individuarlo in tutto quello che la nostra società riconosce come tale.

La cosa potrebbe pure essere accettata se non fosse poi che si vengono a creare problemi di interpretazioni nel caso, ad esempio, di atti legislativi o processi giudiziari che vedono come oggetto un qualcosa che tutti sanno cosa sia eccetto i diretti interessati. Un altro rischio a cui si andrebbe incontro accettando la definizione suddetta è quello di fornire un concetto mutevole con i tempi e la cultura (basti pensare a cosa è avvenuto nel tempo per quello di arte), quello che oggi verrebbe definito un bene culturale potrebbe non esserlo più domani solo perché è cambiata la cultura (o comunque la classe dominante che potrebbe detenere il monopolio delle espressioni culturali) oppure diventare degno di tutela (pensate che molti degli splenditi monumenti barocchi di cui godiamo oggi, venissero nel passato definiti degni di tutela?)

 In campo internazionale bisogna aspettare il 1954, durante la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei beni culturali in caso di guerra [1], per vedere il termine “patrimonio culturale” sostituire quello di “cose di interesse storico, artistico, archeologico e le bellezze ambientali” indicato nell’art.1 della legge 1089 del 1° giugno del 1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”.

In Italia bisogna attendere altri 13 anni per vedere questa dizione per la prima volta in un atto ufficiale. Nel 1967, si conclusero, dopo tre anni, i lavori della “Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio” meglio nota come “Commissione Franceschini”, nel documento conclusivo fu proposto per la prima volta la definizione di “patrimonio culturale” e quindi in definitiva di bene culturale

Patrimonio culturale

“Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi come riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i Beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”

 La Commissione proponeva anche una classificazione dei seguenti beni:

beni archeologici
“Si intendono per beni archeologici, ai fini della legge, indipendentemente dal loro pregio artistico, le cose immobili e mobili costituenti testimonianza storica di epoche, di civiltà, di centri od insediamenti la cui conoscenza si attua preminentemente attraverso scavi e rinvenimenti.”

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beni artistici e storici
“Sono beni culturali d’ interesse artistico o storico le cose mobili o immobili di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione con la storia culturale dell’umanità.”

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beni ambientali
“Si considerano beni culturali ambientali le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività. Sono specificamente considerati beni ambientali i beni che presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura agraria , di infrastrutturazione del territorio, e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l’ambiente naturale in modo da formare un’ unità rappresentativa.”

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beni archivistici
“Sono oggetto di questo titolo le fonti documentarie dell’attività dei pubblici poteri sotto specie di documenti prodotti, ricevuti od acquisiti in svolgimento della loro attività; e altresì quelle della attività di ogni altro soggetto il cui notevole lavoro valore di testimonianza storica ne raccomandi la conservazione.”

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 beni librari
“Sono beni culturali di interesse librario:

a) i volumi manoscritti di particolare importanza per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico;

b) i documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell’ingegno anche in ordine alle persone e all’ambiente, ivi compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, i lavori preparatori;

c) gli incunamboli, i libri rari, i libri di pregio;

d) le incisioni, le carte geografiche, i manifesti, il materiale filatelico, le fotografie ed ogni altra opera comunque ottenuta con mezzi grafici o meccanici che presenti particolare importanza ai fini della lettera a) nonché le loro raccolte di particolare rappresentatività;

e) le legature di particolare pregio documentario o artistico; “

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centri storici urbani.
“In particolare sono da considerare Centri storici urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimonino i caratteri di una viva cultura urbana.”

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La definizione proposta dalla Commissione Franceschini soprattutto nella parte che dice: ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà può essere interpretata in modo estensivo, in quanto gran parte delle cose che ci circondano, sono in qualche modo testimonianza di civiltà (o inciviltà).

Lo stesso concetto di bene culturale come testimonianza è espresso dall’articolo della Legge regionale siciliana 1 agosto 1977 n°80 “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana” dove si parla di: bene che possa costituire testimonianza di civiltà.

 Lo stesso concetto di “testimonianza di civilta” è stato ripreso nel D.L. 31 marzo 1998, n. 112 “ “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 – Supplemento Ordinario n. 77 dove al Capo V “Beni e attività culturali” art. 148 viene data la seguente definizione di beni culturali:

Si intendono “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà 

 Da una espressione iniziale qual era quella del 1939 “cose d interesse storico, artistico e archeologico” si arriva quindi al concetto molto ampio di bene culturale, definizione che abbraccia tutto ciò che acquista significatività documentaria di civiltà. Ecco quindi che può essere accettata, a questo punto anche la seguente definizione, anch’essa in senso onnicomprensiva come le precedenti:

Bene culturale
“Tutto ciò che costituisce una  testimonianza, storicamente significativa, della civiltà  umana”

Secondo questa definizione un bene culturale non è solo ad esempio, un quadro di Tiziano, ma anche un utensile artigianale non più in uso, in quanto questi  costituisce una testimonianza storica di un certo periodo.

 Quindi tutto è cultura, (adesso o in un futuro più o meno remoto): una penna stilo, una lattina di coca cola, una canzone, un libro, un radioricevitore, un costume tipico (ma anche una semplice camicia), una vanga, un paio di scarpe e pure i sacchetti di plastica che tanto abbelliscono il nostro paesaggio. Forse potrà sembrare esagerata l’affermazione che una lattina di coca cola sia un bene culturale, ma è proprio quello che sta avvenendo per alcune bottiglie di coca cola degli anni 40, le poche rimaste in circolazione sono oggetto di collezione, ed è difficile pensare che non costituiscano una testimonianza storica del nostro secolo, lo stesso dicasi per i vecchi grammofoni o per le radio degli anni trenta; ecco quindi che dovrebbe venire il sospetto che le attuali lattine di coca cola possano diventare tra 50, 100, o forse più anni, testimonianza documentale del nostro tempo e quindi degni di tutela.

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[1] La Convenzione dell’Aja, sottoscritta da quasi tutti i paesi del mondo, costituì un importante progresso di civiltà, stabili infatti che in caso di guerra i beni culturali non fossero oggetto di furto o saccheggio, rimanendo il diritto della predazione alle sole armi.