Aree Naturali Protette

1) Classificazione Aree Naturali Protette 

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue.

  • Parchi nazionali

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 1, i Parchi Nazionali sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l’intervento dello Stato per la loro conservazione“.

Il parco nazionale presenta una gestione di un territorio ampio, variegato, con una significativa presenza umana, è istituito e dipende dal Ministero dell’Ambiente, integra e completa la salvaguardia operata dai parchi regionali, e viceversa, occupandosi di territori alquanto vasti (almeno per la realtà italiana) e coinvolgendo diverse decine di Comuni.

  • Parchi regionali e interregionali

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 2, i Parchi Regionali “Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell’ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali“.

I parchi naturali regionali, oltre ad aumentare sensibilmente la complessiva superficie di territorio nazionale protetto, hanno dato l’avvio ad una stagione di dibattito e di innovazione concettuale sui temi della forma, del ruolo e della gestione delle aree protette. In particolare le aree protette regionali, sulla base delle analoghe esperienze condotte in altri Paesi europei, hanno saputo adattare il primitivo modello di parco nordamericano alla complessa realtà dell’antropizzato mondo italiano. La novità apportata da questi parchi è stata quella di aver cercato di coniugare la conservazione delle risorse naturali con l’uso sociale delle stesse e con la ricerca dello sviluppo compatibile per le popolazioni insediate.

  • Riserve naturali

Ai sensi della Legge 394/1991, art. 2, comma 3, le Riserve Naturali “Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche“.

Le Riserve Naturali dello Stato si dividono in varie tipologie a seconda delle priorità protezionistiche ad esse accordate.

Nelle Riserve Naturali Integrali (art. 12, comma 2, lettera a) vengono rigorosamente tutelate le risorse naturali limitando la presenza umana a scopi strettamente scientifici e di sorveglianza.

Nelle Riserve Naturali Orientate (art. 12, comma 2, lettera b) l’indirizzo gestionale è volto ad una fruizione controllata e proporzionata alle caratteristiche ambientali dei territori.

  • Zone umide

Solitamente rientrano tra le aree protette anche le zone umide definite nel 1971 dall’art. 1 della Convenzione internazionale di Ramsar (Iran), anche se il nostro ordinamento non le classifica. In Italia, comunque, nella generalità dei casi le zone umide, riconosciute dalla Convenzione di Ramsar, sono caratterizzate come riserve naturali. La predetta Convenzione attribuisce alle zone umide il valore di grande risorsa ecologico-naturalistica, economica, culturale, scientifica, fisico-idraulica e ricreativa.

  • Aree marine protette (AMP)

Le aree marine protette (la cui istituzione è regolata dalla Legge 979/1982 “per la difesa del mare” e dalla Legge 394/1991 (Legge quadro), sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Ogni area è suddivisa in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione, ma in linea di massima sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate.

Al fine dell’istituzione di un’area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale ” Area marina di reperimento“.

Una volta avviato l’iter istruttorio all’area marina di reperimento, questa viene considerata come “Area marina protetta di prossima istituzione”.

Inoltre alcune Aree Marine Protette possono avere un ulteriore importante riconoscimento quello di Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM)

In definitiva abbiamo:

  • Aree marine di reperimento. In Sicilia sono 4:
    • Capo Passero
    • Grotte di Acicastello
    • Promontorio di Monte Cofano
    • Stagnone di Marsala
  • Aree marine di prossima istituzione. In Sicilia sono 3:
    • Pantani di Vindicari
    • Isole di Pantelleria
    • Isole Eolie
  • Aree marine istituite (AMP). In Sicilia sono 6:
    • Isole Pelagie
    • Plemmirio
    • Isole Ciclopi
    • Capo Gallo Isola delle Femmine
    • Ustica
    • Isole Egadi
  • Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) (In Sicilia: Plemmirio)

 (Dati del Ministero dell’Ambiente)

Un utile approfondimento su queste ultime aree marine protette

Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM)

La Convenzione di Barcellona del 1978, ratificata con legge 21 Gennaio 1979 n. 30, relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, nel 1995 amplia il suo ambito di applicazione geografica diventando “Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo”, il cui bacino, per la ricchezza di specie, popolazioni e paesaggi, rappresenta uno dei siti più ricchi di biodiversità al Mondo.

 Con il Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo del 1995 (Protocollo ASP) le Parti contraenti hanno previsto, al fine di promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione delle aree naturali, così come nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, l’istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) o SPAMI (dall’acronimo inglese Specially Protected Areas of Mediterranean Importance).

Per ottenere e poi mantenere questo prestigioso e importante status, bisogna costantemente promuovere iniziative di studio che permettano di monitorare annualmente lo stato di salute dei fondali, in particolare di verificare il mantenimento di un elevato grado di biodiversità. Questa valutazione si ottiene attraverso la compilazione di elenchi faunistici e floristici per classi e gruppi di specie, la cui redazione deve essere affidata a specialisti sistematici per il campionamento, la raccolta e la classificazione dei dati.

La lista delle ASPIM contiene, allo stato un unico sito siciliano: Area Marina Protetta Plemmirio

  • Altre aree protette

Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

Particolarmente interessanti sono gli istituti e le aree destinate alla protezione della fauna selvatica previste dalla Legge 157/1992 e la cui estensione complessiva deve essere compresa tra il 20% e il 30% della superficie agro-silvo-pastorale (SAU) provinciale. Più in dettaglio tali aree sono costituire da:

Oasi di protezione (art. 10, comma 8, lettera a) destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC, art. 10, comma 8, lettera b), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale (art. 10, comma 8, lettera c), ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone.

2. Classificazione di Aree Naturali Protette in base alla Rete Natura 2000 

Siti di importanza comunitaria (Sic). “Rete Natura 2000”

I Sic sono stati istituiti con la Direttiva Europea n. 92/43 CEE (Direttiva Habitat).  Secondo i criteri stabiliti dall’Allegato III della Direttiva “Habitat”, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d’accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d’Importanza Comunitaria (SIC). I Italia le aree interessate alla direttiva Habitat sono chiamate “Rete Natura 2000“. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva “Habitat” (art.3), è costituita dalle

Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Si rimanda alla pagina dedicata Rete Natura 2000 per ulteriori dettagli

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© Centro Studi Helios

Classificazione aree naturali

Geositi di Sicilia

Geositi  di Sicilia, Parchi siciliani in Rete, Geoparchi globali Unesco, Siti di Interesse Comunitari ed altri siti di interesse naturalistico di Sicilia

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