Marchi di qualità dei Prodotti Tipici
Marchi di qualità dei Prodotti Tipici e Certificazione di Qualità DOP, IGP e STG
Una certificazione di qualità è un riconoscimento da parte di organismi terzi (organismi di controllo accreditati), che un certo prodotto è conforme ad una predeterminata disciplina di produzione e a determinati standard qualitativi
Con la certificazione è possibile apporre un Marchio di Qualità che e’ un sistema identificativo che consente al consumatore di riconoscere un prodotto sulla base di alcune caratteristiche specifiche. Acquistare un prodotto certificato, e quindi con Marchio di Qualità, vuol dire acquistare un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche specifiche sono garantite da un insieme di regole e di controlli. I tre principali marchi di qualità riguardano i prodotti DOP, IGP e STG.
Normativa di riferimento
I tre principali marchi di qualità riguardano i prodotti DOP, IGP e STG sono disciplinati dai regolamenti:
- Regolamento (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 664 del 18 dicembre 2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 668 del 13 giugno 2014.
Il regolamento 151 non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.
Disciplinari e obiettivi della certificazione di qualità
Il disciplinare di produzione definisce le regole a cui i produttori devono attenersi (gestione della qualità), esso consiste nella descrizione completa delle pratiche adottate per l’ottenimento della certificazione di un determinato prodotto.
Le aziende si assoggettano al controllo sistematico dell’Organismo di Controllo che verifica la conformità del prodotto e delle procedure adottate a quanto definito nel disciplinare (controllo della qualità). Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) è l’autorità preposta al coordinamento delle attività di controllo.
Tutte le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale, usurpazione, imitazione, o indicazione che possa indurre in errore il consumatore sull’origine dei prodotti. Con la nascita dell’unione europea, per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari, l’Unione Europea ha varato nel 1992 una precisa normativa attivando alcuni sistemi noti come DOP, IGP e STG (Specialità Tradizionale Garantita) per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari.
Tra gli obiettivi più importanti della nascita delle certificazioni di qualità dei prodotti alimentari abbiamo:
- Garantire il consumatore che l’alimento che sta acquistando è stato prodotto secondo standard qualititativi di un certo tipo fornendo loro delle informazioni sul carattere specifico dei prodotti. .
- Incoraggiare le diverse produzioni agricole.
- Proteggere i nomi dei prodotti contro gli abusi e le imitazioni.
Tutta l’Europa è ricchissima di una immensa varietà di prodotti alimentari, tuttavia quando un prodotto diventa conosciuto al di fuori dei confini nazionali si trova in un mercato in cui altri prodotti si definiscono genuini e ostentano uno stesso nome. Questa concorrenza sleale non solo scoraggia i produttori ma risulta fuorviante per i consumatori.
DOP: Denominazione di Origine Protetta
La Denominazione d’Origine Protetta (DOP) identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver luogo in un’area geografica determinata e caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata. Il marchio designa un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente, o esclusivamente, dovute all’ambiente geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli umani).
IGP: Indicazione Geografica Protetta
Con l’Indicazione Geografica Protetta (IGP), il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione o dell’elaborazione del prodotto. Inoltre, il prodotto gode di una certa fama.
In sostanza la sigla IGP identifica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità, reputazione e caratteristiche si possono ricondurre all’origine geografica, e di cui almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nell’area delimitata.
SGT: Specialità Tradizionale Garantita
Una Specialità Tradizionale Garantita (STG) non fa riferimento ad un’origine ma ha per oggetto quello di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.
VINI DOP (DOC, DOCG) e IGP (IGT)
La Denominazione di Origine Controllata, nota con l’acronimo DOC, è un marchio di origine italiano utilizzato in enologia che certifica la zona di origine e delimitata della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto sul quale è apposto il marchio; esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani e rispettano uno specifico disciplinare di produzione
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita, nota con l’acronimo DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata (DOC) da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale.
La procedura per il riconoscimento delle denominazioni è profondamente cambiata dal 2010 in seguito all’attuazione della nuova normativa europea (Reg. Ce 479/2008, “Nuova OCM Vino”, recepito in Italia con il Decreto Legislativo 61 dell’8 aprile 2010 in vigore dall’11 maggio 2010). Tra le altre cose, la nuova legge ha portato in sede comunitaria la prerogativa di approvazione delle denominazioni, mentre precedentemente si procedeva tramite Decreto Ministeriale. Da allora la classificazione DOCG, così come la DOC, è stata ricompresa nella categoria comunitaria DOP.
La normativa comunitaria contempla la possibilità di sostituire le indicazioni comunitarie “Denominazione di origine protetta/Indicazione geografica protetta”, e i relativi acronimi DOP/IGP, con le corrispondenti menzioni tradizionali in uso nel Paese ovvero, per l’Italia, “Denominazione di origine controllata” (o D.O.C.), “Denominazione di origine controllata e garantita” (o D.O.C.G.), “Indicazione geografica tipica” (o I.G.T.).
E’ facoltà del produttore utilizzare le menzioni tradizionali da sole o congiuntamente alle corrispondenti espressioni comunitarie.
Marchi di qualità dei Prodotti Tipici
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